Cass. civ. n. 4924 del 1 agosto 1986

Testo massima n. 1


In tema di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la L. n. 990 del 1969, laddove prevede l'assicurazione obbligatoria del trasportato a «qualsiasi titolo», non ha abolito la distinzione tra trasporto gratuito e quello di cortesia, ravvisabile quest'ultimo qualora manchi un interesse giuridicamente apprezzabile del vettore, il quale è mosso unicamente dal desiderio di attuare una disinteressata manifestazione di amicizia. Conseguentemente, nel trasporto di cortesia, non è venuta meno l'esclusione della presunzione di colpa del vettore di cui all'art. 1681 c.c.

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