Cass. pen. n. 38028 del 28 agosto 2014
Testo massima n. 1
Configura il reato previsto dall'art. 681 cod. pen. la condotta di chi tiene aperto, anche in modo occasionale, un locale per lo svolgimento di trattenimenti danzanti in mancanza del prescritto certificato di agibilità, non valendo ad escludere la sussistenza del reato il conseguimento di diversi atti amministrativi come l'autorizzazione alla somministrazione di bevande, la licenza temporanea per pubblico spettacolo ed il certificato di idoneità statica dell'immobile.
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