Cass. civ. n. 13635 del 5 novembre 2001

Testo massima n. 1


La presunzione di colpa stabilita dall'art. 1681 c.c. a carico del vettore per il sinistro che colpisca il passeggero durante il viaggio, (comprese le operazioni accessorie, tra cui la salita o la discesa dal mezzo di trasporto) opera sul presupposto che sussista il nesso di causalità tra l'evento e l'esecuzione del trasporto ed è perciò superata se il giudice di merito accerta invece, anche indirettamente, che tale nesso non sussiste, come nel caso in cui il comportamento imprudente del viaggiatore costituisca la causa esclusiva del sinistro.

Testo massima n. 2


La valutazione, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice del merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c., con la conseguenza che l'esercizio negativo di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità né per violazione di legge, né per vizio di motivazione non è in particolare configurabile un vizio di motivazione per il fatto che il giudice di secondo grado abbia esercitato il proprio potere discrezionale in modo diverso rispetto al giudice di primo grado, atteso che il contenuto e l'estinzione del potere di valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di secondo grado sono uguali a quelli del giudice di primo grado, onde il secondo giudice non è in alcun modo vincolato al diverso esercizio della discrezionalità da parte del primo giudice.

Testo massima n. 3


Le pretese restitutorie conseguenti alla riforma in appello della sentenza di primo grado possono trovare ingresso nella fase di gravame, pur in assenza di una norma specifica nel codice di rito, per precostituire il titolo esecutivo per la restituzione di quanto corrisposto dal soccombente per effetto della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, ma l'eseguibilità del capo restitutorio della sentenza di appello che accolga la relativa domanda è necessariamente subordinata alla cessazione degli effetti esecutivi della sentenza riformata, e cioè al passaggio in giudicato della sentenza di riforma, senza che, perciò, occorra che i giudici di appello dispongano un'esplicita condizione in tal senso.

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