Cass. civ. n. 11759 del 6 agosto 2002

Testo massima n. 1


In tema di decadenza del creditore dell'obbligazione fideiussoria per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, allorquando la fideiussione riguardi obbligazioni aventi scadenze periodiche, il dies a quo agli effetti dell'art. 1957 c.c. è quello di scadenza delle singole prestazioni e non già quello che segna l'estinzione dell'intero rapporto, dovendosi applicare il principio generale in materia di prescrizione e decadenza secondo cui gli effetti di tali istituti cominciano a decorrere dal momento in cui il diritto può esser fatto valere. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto che i canoni locativi devono essere pagati secondo la scadenza contrattuale e non alla data di rilascio effettivo dell'immobile, ancorché dovuti a titolo risarcitorio in relazione al mancato rilascio dell'immobile alla scadenza del contratto di locazione).

Testo massima n. 2


L'obbligo del conduttore di pagare al locatore il canone dopo la cessazione della locazione e fino al rilascio dell'immobile discende dalla legge e non dal contratto; tuttavia, in mancanza di contraria volontà delle parti, le modalità di pagamento restano quelle contrattuali.

Testo massima n. 3


La responsabilità solidale prevista dall'art. 38 c.c. per colui che ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa; consegue che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia <em>ex lege</em>, assimilabili alla fideiussione, e che il diritto dei terzo creditore è assoggettate alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c. secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale, per cui non si richiede la tempestiva escussione del debitore principale ma, ad impedire l'estinzione della garanzia, è indispensabile che il creditore eserciti tempestivamente l'azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore.

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