Cass. civ. n. 3054 del 25 maggio 1979

Testo massima n. 1


Nel contratto di trasporto di cose il mittente ha diritto di modificare, nel corso dell'esecuzione del contratto, le disposizioni già impartite al vettore in ordine alle modalità di pagamento da parte del destinatario dei crediti da cui è gravata la cosa trasportata. (Nella specie, pagamento per contanti o con assegno circolare invece dell'autorizzata accettazione di assegni di conto corrente).

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