Cass. civ. n. 9369 del 24 settembre 1997
Testo massima n. 1
I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose — che si configura come contratto a favore di terzi — spettano esclusivamente al destinatario e non al mittente con la conseguenza che quest'ultimo non è legittimato ad agire nei confronti del vettore per il risarcimento del danno indirettamente subito in conseguenza dello sconto accordato al destinatario a causa della ritardata consegna della merce. L'anzidetto principio opera a fortiori in tema di vendita con spedizione, nella quale, anche in ipotesi di vendita internazionale, il mittente-venditore si libera dall'obbligo della consegna nel momento stesso dell'affidamento della merce al vettore.
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