Cass. civ. n. 4822 del 20 settembre 1979

Testo massima n. 1


Dal disposto del secondo comma dell'art. 1689 c.c. e dal successivo art. 1692, nel contratto di trasporto di cose da consegnarsi a persona diversa dal mittente, qualora la cosa spedita sia gravata di assegni, l'obbligo del pagamento degli stessi nonché dei crediti del vettore è a carico del destinatario e sorge, salvo diverso specifico accordo intervenuto tra le parti, solo dal momento in cui il predetto abbia ricevuto la cosa.

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