Cass. civ. n. 1588 del 26 aprile 1977
Testo massima n. 1
Nel trasporto di cose, il diritto del destinatario di ottenere la riconsegna è condizionato al soddisfacimento di tutti i crediti derivanti al vettore dal contratto (art. 1689 secondo comma cod. civ.), e, pertanto, non solo del corrispettivo pattuito, ma anche degli ulteriori crediti che siano maturati per il protrarsi dell'attività di custodia e conservazione delle cose trasportate, a seguito del legittimo rifiuto di riconsegnarle.
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