Cass. civ. n. 7626 del 21 marzo 2024

Testo massima n. 1


PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE Divergenza tra Presidente componente del Collegio e del relatore con i firmatari del provvedimento giurisdizionale - Rimedio esperibile - Querela di falso - Fondamento.


La corrispondenza tra le persone del presidente e del relatore o del giudice monocratico con i firmatari, per esteso o mediante sigla, oppure telematicamente, del provvedimento giurisdizionale, essendo attestata con l'atto pubblico, costituito dalla pubblicazione del cancelliere, può essere contestata solo con la querela di falso.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 11306 del 2021

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 158
Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

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