Cass. civ. n. 641 del 30 gennaio 1990

Testo massima n. 1


La norma dell'art. 1696 c.c., per la quale il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo dalla riconsegna, non importa che l'obbligazione del vettore sia per ciò sottratta al principio dell'adeguamento dell'indennizzo al diminuito potere di acquisto della moneta.

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