Cass. civ. n. 4593 del 7 maggio 1999
Testo massima n. 1
Nel contratto di trasporto con rispedizione, il vettore si obbliga verso il mittente, oltre che ad eseguire il trasporto per una parte del complessivo percorso, anche a concludere in nome proprio, ma per conto di quello, uno o più contratti di trasporto per l'effettuazione della restante parte del percorso. Consegue che per la parte che riguarda il trasporto della merce «oltre le linee» del vettore, questi assume solo gli obblighi dello spedizioniere, con la conseguenza che non è configurabile una sua responsabilità per la seconda tratta del trasporto, non essendo delineatile una responsabilità dello spedizioniere per l'operato di terzi da lui incaricati del trasporto, in quanto detti terzi non compiono attività che lo spedizioniere avrebbe dovuto eseguire in proprio, non formando essa oggetto della sua obbligazione.
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