Cass. civ. n. 3537 del 10 giugno 1982
Testo massima n. 1
Nel caso di contratto di trasporto con rispedizione, previsto dall'art. 1699 cod. civ., i) ventre si obbliga verso il mittente ad eseguire il trasporto per una sola parte del percorso complessivo, obbligandosi altresì a concludere, in nome proprio e per conto del mittente, uno o più contratti di trasporto per l'esecuzione della restante parte del percorso; nel contratto di trasporto con subtrasporto, invece, il vettore si impegna ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione, eseguendo in realtà con i propri mezzi soltanto una parte del trasporto ed avvalendosi, per la parte restante, dell'opera di altro vettore (subvettore), col quale conclude in nome e per conto proprio un contratto di trasporto (subtrasporto), cui il mittente originario rimane del tutto estraneo.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi