Cass. civ. n. 4215 del 11 dicembre 1974
Testo massima n. 1
Il mandato è il contratto con il quale il mandatario, munito o meno del potere di rappresentanza si obbliga a compiere per conto del mandante uno o più atti giuridici, mentre il contratto d'opera, cui è estraneo il concetto di rappresentanza, consiste nel compimento verso corrispettivo di un'opera o di un servizio, cioè di una attività tecnica (materiale od intellettuale) estranea a quella negoziale.