Cass. civ. n. 768 del 12 gennaio 2025

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE - IN GENERE Impugnazione tardiva ex art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Condizioni.


In tema di contenzioso tributario, può proporre l'impugnazione tardiva ex art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 soltanto il cd. contumace involontario, ovverosia la parte non costituita che dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 24899 del 2018

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 2
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38 com. 3

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