Cass. pen. n. 7691 del 11 febbraio 2025
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - Sentenza predibattimentale di non luogo a procedere - Contestuale trasmissione degli atti al pubblico ministero affinché proceda in ordine al medesimo fatto diversamente qualificato - Omessa interlocuzione con le parti e mancato invito al pubblico ministero a modificare l'imputazione a norma dell'art. 554-bis, comma 6, cod. proc. pen. - Abnormità - Sussistenza - Ragioni.
È abnorme il provvedimento con cui il giudice, all'udienza predibattimentale, anziché invitare il pubblico ministero, nel contraddittorio tra le parti, ad apportare, ex art. 554-bis, comma 6, cod. proc. pen., le necessarie modifiche all'imputazione ritenuta errata, emette sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 554-ter cod. proc. pen. e dispone contestualmente la restituzione degli atti alla pubblica accusa per l'eventuale esercizio dell'azione penale in ordine al medesimo fatto diversamente qualificato, determinandosi, in tal modo, un'indebita regressione del procedimento e l'impossibilità di esercitare nuovamente l'azione penale per l'originaria imputazione, stante la vigenza del principio del "ne bis in idem", allorquando la sentenza di proscioglimento sia passata in giudicato. (Fattispecie in cui il giudice, non condividendo l'imputazione di ricettazione formulata dal pubblico ministero, aveva "spezzato il processo in due", emettendo contestualmente sentenza di non luogo a procedere per tale reato e restituendo gli atti affinché si procedesse per lo stesso fatto riqualificato in termini di furto).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 ter CORTE COST. PENDENTE
Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.