Cass. civ. n. 1116 del 23 marzo 1977
Testo massima n. 1
Nel mandato con rappresentanza, deve presumersi, in difetto di espressa contraria pattuizione, che le limitazioni inerenti al rapporto di mandato (nella specie, necessità del preventivo interpello del mandante per il compimento di determinati atti) si riferiscano anche alla procura e, cioè, costituiscano limiti al potere del mandatario di spendere il nome del mandante e di porre in essere negozi produttivi di effetti direttamente nei suoi confronti.