Cass. civ. n. 12149 del 14 settembre 2000

Testo massima n. 1


Dai principi in tema di procura (artt. 83 e 365 c.p.c.) e di mandato, ed in particolare dall'art. 1716, secondo comma, c.c. disciplinante l'ipotesi di pluralità di mandatari, discende che, se il mandato alle liti viene conferito a più difensori, deve escludersi che ciascuno di essi, in presenza di una espressa volontà della parte circa il carattere congiuntivo del mandato medesimo, abbia pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che in caso di procura speciale per ricorrere in cassazione ex art. 365 c.p.c., il ricorso non è validamente proposto — ed è quindi inammissibile — se sottoscritto da uno solo di essi.

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