Cass. civ. n. 7753 del 22 marzo 2024

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE Credito documentato da scrittura privata priva di data certa - Prova del momento della conclusione del negozio - Deduzione di fatto diverso da quelli tipizzati nell'art. 2704 c.c. - Valutazione del giudice - Fattispecie.


In sede di accertamento dello stato passivo, ai fini della decisione circa l'opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata non di data certa, il giudice di merito, quando voglia darsi la prova del momento in cui il negozio è stato concluso e sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati nell'art. 2704 c.c., ha il compito di valutarne, caso per caso, la sussistenza e l'idoneità a stabilire la certezza della data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto, che non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere, altresì, sottratto alla sua disponibilità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito, che aveva ritenuto non consentito dimostrare la data certa dei contratti di appalto invocati dall'opponente, mediante l'atto costitutivo dell'associazione temporanea di imprese, formato con atto avente data certa; l'estratto conto dei finanziamenti; il verbale di assemblea straordinaria dell'insolvente ed altra analoga documentazione antecedente alla dichiarazione di fallimento).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 4509 del 2018

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2704
Legge Falliment. art. 52 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

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