Cass. civ. n. 7772 del 22 marzo 2024

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Decisione in sede ordinaria - Decisione in sede di ammissione al passivo - Possibile contrasto di giudicati - Esclusione - Fondamento.


Tra la decisione assunta in sede ordinaria e quella assunta in sede concorsuale secondo il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo, quand'anche entrambe relative alle stesse parti e aventi per oggetto il medesimo rapporto, non può aversi alcun contrasto di giudicati, attesa la diversa attitudine alla stabilità dei provvedimenti conclusivi dei rispettivi giudizi, il primo con autorità di giudicato ex art. 2909 c.c., il secondo con valenza esclusivamente endofallimentare ex art. 96, sesto comma, l. fall.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 27709 del 2020

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 96 com. 6

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