Cass. civ. n. 7804 del 17 marzo 2023

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - BIANCOSEGNO Contratti bancari - Patto di riempimento di modulo fideiussorio - Forma scritta - Esclusione - Ragioni - Determinazione pattizia del requisito di forma - Condizioni di validità - Forma scritta del patto - Necessità - Fattispecie.


In tema di contratti bancari, il patto di riempimento del modulo fideiussorio (nella specie sottoscritto in bianco) non deve essere stipulato in forma scritta, non essendo per esso applicabile l'art. 117 TUB, siccome inserito nel Titolo VI, Capo I, riguardante le attività svolte nel territorio della Repubblica dalle "banche e dagli intermediari finanziari", senza estendersi alla fideiussione, quand'anche rilasciata in favore di una banca, mentre, ai sensi dell'art. 1352 c.c., la previsione convenzionale di tale requisito deve essere provata per iscritto.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 23391 del 2007

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1352
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST.

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