Cass. civ. n. 21942 del 27 ottobre 2010

Testo massima n. 1


In tema di notifiche alle persone giuridiche, in caso di divergenza tra la sede legale e quella effettiva, la prevalenza del principio di effettività contenuto nell'art. 46 c.c. deve essere comunque coordinato con la tutela dell'affidamento dei terzi, con la conseguenza che in caso di divergenza tra sede legale ed effettiva, la prima non può essere ritenuta priva di rilevanza essendo consentita una mera equiparazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto legittimamente notificato un avviso di accertamento emesso da un Comune in materia di TARSU, ad una S.r.l. presso la sede legale piuttosto che presso quella effettiva, luogo in cui era stata trasferita la sede senza che ancora vi fosse stata la delibera sociale e la relativa pubblicità).

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE