Cass. civ. n. 696 del 27 gennaio 1988
Testo massima n. 1
Con riguardo al contratto di agenzia che secondo la definizione prevista dall'art. 1742 cod. civ., dall'accordo economico collettivo del 1938 e dalla L. 12 marzo 1968 n. 316 (sull'istituzione del ruolo degli agenti e dei rappresentanti di commercio) ha ad oggetto l'attività, con carattere di stabilità, dell'agente di promuovere per conto del preponente la conclusione di contratti in una zona determinata, rientrano nella promozione molteplici attività, di impulso e di agevolazione, finalizzate a suscitare, sostenere, incrementare e convogliare verso l'acquisto la domanda del prodotto offerto dall'impresa preponente ovvero ad interessare al prodotto e ad orientare i soggetti interessati alla decisione di acquisto in termini conformi alle istruzioni eventualmente impartite dal preponente. Nell'ambito di tale attività di impulso la propaganda destinata a persuadere la potenziale clientela dell'opportunità dell'acquisto, informandola dell'esistenza del prodotto ed illustrandone le caratteristiche intrinseche o commerciali pur non potendo di per se sola costituire l'attività tipica dell'agente, integra tuttavia il presupposto della promozione della conclusione dei contratti ove si accompagni ad ulteriori compiti, risultanti dalla disciplina complessiva del rapporto, che evidenziano il ruolo dell'agente quale intermediario tra l'impresa ed i suoi clienti e quale fiduciario cui fa capo l'organizzazione del collocamento dei prodotti del preponente in uno specifico mercato. (Nella specie la S. C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva ritenuto integrati i presupposti del contratto di agenzia nell'ipotesi in cui un soggetto aveva avuto l'incarico dalla società produttrice di propagandare in una determinata zona le specialità farmaceutiche di quest'ultima presso medici, ospedali e cliniche, di favorire l'incremento delle vendite delle stesse, di visitare i grossisti per accertare che fossero riforniti delle specialità medesime).
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