Cass. civ. n. 7006 del 23 novembre 1983
Testo massima n. 1
Il rapporto intercorrente fra la casa editrice ed il propagandista di testi scolastici o parascolastici, mediante visite a presidi ed insegnanti di una determinata zona, allo scopo di favorire l'adozione dei testi stessi e il conseguente acquisto dei libri da parte dei librai, è un rapporto atipico e non inquadrabile nello schema del rapporto di agenzia, ove il propagandista, oltre a non stipulare alcun contratto con clienti della casa editrice, non svolga neppure attività volta alla conclusione dei contratti ponendosi tale conclusione come un fatto esterno all'attività di propaganda e, per di più, eventuale, bensì limiti la sua attività alla pubblicità e propaganda dei libri.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi