Cass. civ. n. 6024 del 15 marzo 2011
Testo massima n. 1
In tema di disciplina del rapporto di agenzia ed in base alla previsione dell'art. 3, terzo e quarto comma, del Rapporto Economico Collettivo del 9 giugno 1988, l'agente non ha facoltà di riscuotere per la ditta, salvo diverso accordo scritto, e l'obbligo di stabilire specifico compenso non sussiste per il caso in cui svolga la sola attività di recupero degli insoluti. Ne consegue che, ove l'attività di incasso svolta dall'agente riguardi soltanto i crediti non onorati alla scadenza, nulla è dovuto all'agente medesimo a titolo di incasso. .
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