Cass. civ. n. 8142 del 21 luglio 1993

Testo massima n. 1


In tema di notificazione a persona giuridica, l'art. 46, capoverso, c.c. equiparando, di fronte ai terzi, la sede effettiva a quella legale non comporta, quando le stesse siano divergenti, l'onere di un previo tentativo di notificazione nella sede legale prima di provvedervi in quella effettiva.

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