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Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 21445 del 12 ottobre 2007

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 21445 del 12 ottobre 2007

Testo massima n. 1

In tema di rapporto di agenzia, il preponente, in forza dell’art. 1749 c.c., non soltanto nella sua vigente formulazione, ma anche in quella antecedente alla novella recata dall’art. 4 del D.L.vo n. 65 del 1999, è tenuto ad agire con correttezza e buona fede nei confronti dell’agente e la violazione di detti obblighi contrattuali può configurare, in base alla gravità delle circostanze, una giusta causa di scioglimento dello stesso rapporto di agenzia, rispetto al quale trova analogica applicazione l’art. 2119 c.c., con il consequenziale diritto dell’agente recedente all’indennità prevista dall’art. 1751 c.c. in caso di cessazione del rapporto.

Testo massima n. 2

La cessione d’azienda, che nel rapporto di agenzia è sussumibile nella fattispecie legale di cui all’art. 2558 c.c., può integrare una giusta causa di recesso dell’agente dal contratto di agenzia se il cessionario non offre una sufficiente garanzia del regolare adempimento delle obbligazioni derivanti dalla prosecuzione del rapporto di durata — tanto più se relative ad importi già maturati, ma non ancora esigibili, come quelli dell’indennità da corrispondere alla fine del rapporto — e, più in generale, della regolare prosecuzione dell’attività dell’azienda cui è connessa l’attività dell’agente medesimo. [ Nella specie, l’agente era receduto per giusta causa dal contratto di agenzia adducendo che la società cessionaria del sottostante rapporto, secondo le risultanze del relativo bilancio e dell’allegata relazione del collegio sindacale, non mostrava di offrire sufficienti garanzie di solvibilità e di consistenza economica e patrimoniale; la sentenza di merito che, pretermettendo l’esame della predetta documentazione, aveva escluso la sussistenza della giusta causa di recesso è stata cassata per insufficienza della motivazione dalla S.C., che ha enunciato l’anzidetto principio di diritto ].

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