14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3925 del 19 marzo 2001
Posted at 16:29h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di rapporto di agenzia, l’esercizio legittimo, da parte della società preponente, del potere di recesso ad nutum non integra gli estremi del comportamento in violazione degli obblighi di correttezza, anche se il recesso stesso abbia comportato dei danni per l’agente, poiché, nel detto rapporto, la violazione delle norme di correttezza presuppone un abuso del potere di recesso ad
nutum da parte del soggetto preponente, ovvero un affidamento incolpevole dell’agente.
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