Cass. civ. n. 7864 del 22 marzo 2024

Testo massima n. 1


SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Amministratore di fatto - Assunzione non autorizzata della gestione di una società - Configurabilità - Limiti - Conseguenze - Opponibilità alla società di atti compiuti dall’amministratore di fatto - Ratifica - Necessità - Esclusione - Fattispecie.


Coloro che si siano ingeriti nella gestione sociale, in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società, possono esserne considerati amministratori di fatto, a meno che non risulti che abbiano compiuto atti gestori solo occasionali, con la conseguenza che, ai fini dell'opponibilità degli atti compiuti dal gestore alla società gerita, non è necessaria la ratifica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso fosse necessaria una ratifica della società gerita allo scopo di renderle opponibile il verbale di accettazione senza riserve di un'opera commissionata, sottoscritto dall'amministratore di fatto).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 21730 del 2020

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2392
Cod. Civ. art. 2028
Cod. Civ. art. 2029
Cod. Civ. art. 2032
Cod. Civ. art. 1399

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