Cass. civ. n. 7019 del 25 marzo 2011

Testo massima n. 1


Ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve fare riferimento, fin dal momento della comunicazione del recesso, a fatti specifici, essendo sufficiente che di essi l'agente sia a conoscenza anche "aliunde" o che essi siano, in caso di controversia, dedotti e correlativamente accertati dal giudice. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto gli addebiti noti all'agente in considerazione della corrispondenza intercorsa tra le parti).

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