Cass. civ. n. 7913 del 23 marzo 2024

Testo massima n. 1


ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE Reticenza dell’assicurato rilevante ex art. 1892 c.c. - Riferimento al momento di formazione del consenso - Necessità - Fondamento - Circostanze sopravvenute - Applicabilità - Esclusione.


In tema di contratto di assicurazione, l'eventuale reticenza dell'assicurato, rilevante ai fini dell'annullamento del contratto ex art. 1892 c.c., deve aver avuto un'influenza determinante sulla formazione del consenso dell'assicuratore, sicché non può, per definizione, riguardare circostanze sopravvenute alla conclusione del contratto stesso.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 25582 del 2011

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1892
Cod. Civ. art. 1898

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