14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3898 del 20 aprile 1999
Testo massima n. 1
Nel rapporto di agenzia, così come nel rapporto di lavoro subordinato, attesa l’analogia tra i due rapporti, entrambi fondati sull’elemento fiduciario, la necessità di immediata, seppure sommaria, contestazione delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa, con conseguente preclusione della successiva deduzione di fatti diversi da quelli contestati, opera solo con riferimento al recesso del preponente [ o del datore di lavoro ], mentre nessuna formalità di comunicazione delle relative ragioni è necessaria in caso di recesso per giusta causa dell’agente [ o del lavoratore ], con la conseguenza che, al fine di valutare la sussistenza della giusta causa del recesso [ e perciò il diritto dell’agente all’indennità di mancato preavviso ], può tenersi conto anche di comportamenti ulteriori rispetto a quelli eventualmente lamentati nell’atto di recesso.
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