Cass. civ. n. 7917 del 20 marzo 2023

Testo massima n. 1


COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE Fondo autonomo rispetto al complesso condominiale – Prova della proprietà di esso rispetto a terzi non appartenenti alla collettività condominiale – Risultanze di un regolamento di condominio trascritto – Esclusione – Fondamento.


In tema di condominio negli edifici, in base all'art. 1117 c.c., la proprietà condominiale di un fondo separato e autonomo rispetto all'edificio in cui ha sede il condominio può essere da quest'ultimo rivendicata soltanto sulla base di un titolo petitorio formatosi precedentemente in suo favore, tra i quali non rientra il regolamento di condominio che, quand'anche trascritto, non è opponibile al terzo estraneo alla comunione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 8012 del 2012

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1117
Cod. Civ. art. 1138

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