14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 19508 del 10 settembre 2009
Testo massima n. 1
In materia di rapporto di agenzia, l’identità dei presupposti tra l’indennità suppletiva di clientela, spettante all’agente ai sensi dell’art. 11 dell’A.E.C., e quella di mancato preavviso, comporta il diritto dell’agente, in caso di spettanza di quest’ultima, alla percezione anche dell’altra, finalizzata al compenso indennitario del particolare pregiudizio, diverso da quello della mancata percezione delle provvigioni durante il periodo di virtuale preavviso, derivante dalla perdita della clientela procurata al preponente nell’ambito del rapporto di agenzia. [ Nella specie, la S.C., ha ritenuto erronea e contraddittoria la decisione della corte territoriale che, pur riconoscendo in base alla fictio juris stabilita dalla norma collettiva per effetto delle variazioni del rapporto stabilite dal preponente e tempestivamente non accettate dall’agente, il diritto all’indennità di mancato preavviso, aveva poi negato il diritto all’indennità suppletiva di clientela nonostante la detta fictio stabilisse che in tale eventualità la comunicazione del preponente avrebbe costituito “preavviso per la risoluzione del rapporto di agenzia, ad iniziativa della casa mandante” ].
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