Cass. civ. n. 7922 del 20 marzo 2023

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Servizio di trasporto dei disabili affidato dalla Ausl a cooperativa sociale privata - Obbligo di sorveglianza dei trasportati - A carico della cooperativa - Conseguenze - Danni al trasportato - Responsabilità della cooperativa per omessa adozione delle cautele - Responsabilità solidale della Ausl ex art. 2049 c.c. - Sussistenza.


Nell'esercizio del servizio di trasporto di persone affette da disabilità, affidato dalla Ausl ad una cooperativa sociale privata, grava su quest'ultima, in virtù del principio di affidamento, l'obbligo di sorveglianza e di tenere un comportamento diligente, da valutare ex art. 1176, comma 2, c.c., al fine di garantire, nel caso concreto ed in relazione alle specifiche condizioni di vulnerabilità del trasportato, la sicurezza del trasporto e del servizio nel suo complesso, dovendo rispondere dei danni cagionati per l'omessa adozione delle idonee cautele; la responsabilità della cooperativa sociale non esclude, peraltro, la responsabilità della Ausl, ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c., per aver affidato ad un preposto/ausiliario un'attività al cui adempimento era tenuta "ex lege".

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 2380 del 2002

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1176 com. 2
Cod. Civ. art. 1228
Cod. Civ. art. 2049
Cod. Civ. art. 414

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