14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 10566 del 27 ottobre 1997
Testo massima n. 1
Nel rapporto di agenzia, nel caso in cui, a seguito del recesso dell’impresa mandante, il periodo di preavviso sia in parte lavorato e in parte sostituito dalla relativa indennità, è fornita di motivazione conforme alla legge [ art. 1750, comma secondo, c.c. ], e logica in relazione al tenore delle previsioni dell’accordo economico collettivo applicabile al rapporto, la quantificazione della indennità sostitutiva del preavviso sulla base delle provvigioni maturate non già nell’anno anteriore a quello del recesso o della comunicazione del mandante volta a porre un termine al periodo di preavviso lavorato, ma nell’anno anteriore a quello della data di cessazione delle prestazioni [ nella specie nell’anno 1988, il periodo lavorato del preavviso essendo perdurato fino al 2 gennaio 1989 ].
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