14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4708 del 25 febbraio 2011
Testo massima n. 1
In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, anche nella disciplina prevista dal d.l.vo n. 169 del 2007 [ come nel regime intermedio, successivo al d.l.vo n. 5 del 2006 ], per la produzione di documenti a sostegno dell’istanza di ammissione al passivo non trova applicazione il divieto di cui all’art. 345 c.p.c., versandosi in un giudizio diverso da quello ordinario di cognizione e non potendo la predetta opposizione essere qualificata come un appello, pur avendo natura impugnatoria; tale rimedio, infatti, mira a rimuovere un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria e che, se non opposto, acquista efficacia di giudicato endofallimentare ex art.96 legge fall., segnando solo gli atti introduttivi ex artt. 98 e 99 legge fall., con l’onere di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti, il termine preclusivo per l’articolazione dei mezzi istruttori.
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Testo massima n. 2
In tema di opposizione allo stato passivo fallimentare e con riguardo alla prova testimoniale di prestazioni di lavoro, ai sensi dell’art. 416 c.p.c., poiché i fatti da allegare devono essere indicati in maniera specifica negli atti introduttivi, affinché le richieste probatorie rispondano al requisito di specificità, è sufficiente indicare come mezzi di prova i fatti allegati – nella specie, nella premessa dell’opposizione ex art. 98 legge fall., – a fondamento delle pretese iniziali, senza necessità di riformularli separatamente come capi di prova.
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