Cass. civ. n. 16772 del 17 luglio 2009
Testo massima n. 1
In tema di rapporto di agenzia, non integra gli estremi del vizio di motivazione la decisione del giudice di merito che, nel valutare la gravità dell'inadempimento contestato all'agente, ai sensi dell'art. 1751, secondo comma, c.c., con riferimento alle obbligazioni fondamentali incombenti anche durante il periodo di preavviso, prima fra tutte la promozione degli affari mediante regolare visita ai clienti, abbia considerato l'elevato scostamento dei risultati raggiunti dall'agente nel periodo di preavviso, comparati alla media nazionale e a quelli raggiunti nell'anno precedente dal medesimo agente, nonché la mancata visita di alcuni clienti, quali elementi obiettivamente significativi del sostanziale disinteresse dell'agente nella cura della zona affidata, ove la parte, nel censurare la motivazione in sede di legittimità, non abbia dedotto e rappresentato i punti della controversia autonomamente dotati di forza esplicativa o dimostrativa tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o determinare radicali incompatibilità.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi