Cass. civ. n. 6481 del 17 marzo 2009
Testo massima n. 1
L'indennità di fine rapporto accordata all'agente dall'art. 1751 cod. civ. (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303) è dovuta anche nel caso di rapporto a tempo determinato contenente una clausola di tacito rinnovo di anno in anno, in virtù dell'espressa previsione in tal senso contenuta nell'art. 3 dell'accordo collettivo 20 giugno 1956 (reso efficace erga omnes con d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 145), previsione che deve intendersi richiamata dall'art. 1751 cod. civ.