Cass. civ. n. 7927 del 23 marzo 2024

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE Provvedimento ex art. 614 bis c.p.c. - Sindacato della Cassazione - Contenuto e limiti.


Il provvedimento che dispone misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c. è sindacabile in sede di legittimità, per violazione di norma processuale, sotto i profili della sussistenza dei presupposti normativi richiesti per esercitare il potere e della verifica del suo corretto esercizio in punto di quantificazione, non già nel merito di questa valutazione, bensì della congruità della motivazione addotta, da rendere con riferimento concreto ai parametri previsti dalla disposizione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 22714 del 2023

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 614 bis
Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

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