14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 12223 del 29 dicembre 1990
Testo massima n. 1
In caso di risoluzione del rapporto di agenzia, mentre non spetta all’agente l’indennità sostitutiva di clientela ove il rapporto sia cessato per volontà ed iniziativa dell’agente, invece compete in ogni caso all’agente, a norma dell’art. 1751 c.c. e delle corrispondenti norme degli accordi economici collettivi, l’indennità di scioglimento del contratto, che è dovuta — in tutto od in parte — dal preponente ove il medesimo non abbia provveduto a versare all’Enasarco, per l’accreditamento sul conto dell’agente, gli importi prescritti o abbia effettuato versamenti in misura inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva, tenendo conto che è onere del preponente — il quale eccepisca essere tale indennità dovuta dall’Enasarco — provare di aver regolarmente assolto al suddetto obbligo contributivo.
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