Cass. civ. n. 7929 del 20 marzo 2023
Testo massima n. 1
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITA' DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE Gruppo parlamentare - Assimilabilità ai partiti politici - Esclusione - Esenzione da responsabilità ex art. 6 bis della l. n. 157 del 1999 - Inoperatività.
In tema di responsabilità dei rappresentanti delle associazioni, poiché i gruppi parlamentari non sono equiparabili ai partiti politici, di cui non rappresentano una mera proiezione parlamentare, deve ritenersi che l'esenzione dalla responsabilità personale prevista dall'art. 6 bis della l. n. 157 del 1999 - con carattere di specialità rispetto al regime previsto dall'art. 38 c.c. - per le obbligazioni assunte dagli amministratori dei partiti politici in relazione alle attività di questi ultimi, non possa trovare applicazione nei confronti di coloro che hanno la rappresentanza dei gruppi parlamentari.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2740
Legge 03/06/1999 num. 157 art. 6 bis
Costituzione art. 72 com. 3
Costituzione art. 67
Costituzione art. 82 com. 2