Cass. civ. n. 7364 del 4 luglio 1991
Testo massima n. 1
La scomparsa del creditore, con la nomina di un curatore speciale (art. 48 c.c.), non implica di per sé che il debitore debba eseguire od offrire la prestazione a detto curatore, tenendo conto che tale evento non incide sulla capacità o sullo status del soggetto (a differenza di quanto si verifica nei casi di dichiarazione di assenza o di morte presunta), e che è onere del curatore medesimo di dare notizia della sua nomina, indicando luogo, tempo e modalità dell'adempimento.