Cass. civ. n. 7966 del 20 marzo 2023
Testo massima n. 1
GIUOCO E SCOMMESSA - IN GENERE (CASE DA GIOCO)
Gioco lecito - Disciplina dei flussi finanziari tramite strumenti di pagamento tracciabili - Inderogabilità - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Pagamenti in contante - Risoluzione di diritto del contratto - Valutazione del comportamento contrattuale delle parti secondo diligenza e buona fede - Ammissibilità - Esclusione.
La disciplina dei flussi finanziari relativi alla filiera del gioco lecito, tramite strumenti di pagamento tracciabili, ha carattere inderogabile, stante la natura di stretto interesse pubblico della disciplina del gioco, la cui ragione risiede oltre che nella finalità di dissuadere qualunque tentativo di infiltrazione della criminalità organizzata nel sistema del gioco, anche nella natura pubblica del denaro raccolto; ne consegue che, in caso di pagamenti in contanti effettuati dal gestore nei confronti dell'esercente del gioco lecito, il contratto tra questi intercorso si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della l. n. 136 del 2010, senza che possa ipotizzarsi una valutazione del comportamento contrattuale delle parti secondo diligenza e buona fede.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 24 com. 1
Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE
Legge 13/08/2010 num. 136 art. 3
Cod. Civ. art. 1175
Cod. Civ. art. 1375
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