Cass. civ. n. 7973 del 20 marzo 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - IN GENERE
Errore di fatto - Supposizione di inesistenza di un documento esistente - Prova in ordine all’effettività dell’errore di fatto ascritto alla sentenza impugnata - Presenza agli atti del documento affermata sulla base di nota di deposito non sottoscritta dal cancelliere e recante la sola stampigliatura di un timbro - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
In tema di revocazione delle sentenze per errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., la prova del deposito in giudizio del documento della cui erronea affermazione di inesistenza ci si lamenta, non può ritenersi assolta attraverso l'allegazione della nota di deposito e di iscrizione a ruolo recante la sola stampigliatura del timbro di deposito e non anche la sottoscrizione di un funzionario a ciò abilitato, atteso che la mera stampigliatura, essendo facilmente riproducibile, non conferisce alcuna certezza circa l'effettiva provenienza di quell'attestazione di deposito da parte di un membro di quell'ufficio e, di conseguenza, circa l'effettivo avvenuto deposito dei documenti che la sentenza impugnata attesta non presenti tra gli atti del giudizio.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 72
Cod. Proc. Civ. art. 168
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87