Cass. pen. n. 8011/2012
Testo massima n. 1
La duplicazione abusiva di programmi per elaboratore comprende non soltanto la produzione non autorizzata di copie perfette del programma interessato, ma anche la realizzazione di programmi ricavati dallo sviluppo o da modifiche del prodotto originale, quando di quest'ultimo sia replicata una parte funzionalmente autonoma e costituente, comunque, il nucleo centrale dell'opera protetta. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 8011 del 25 gennaio 2012