Cass. pen. n. 8014 del 11 gennaio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Necessità che la dichiarazione o elezione di domicilio sia successiva alla pronuncia della sentenza impugnata - Esclusione - Ragioni.


Nel caso di imputato non processato "in absentia", la dichiarazione o l'elezione di domicilio richieste ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. possono essere effettuate anche nel corso del procedimento di primo grado, e non necessariamente in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata, a condizione che siano depositate unitamente all'atto di appello, atteso che la contraria interpretazione ostacolerebbe indebitamente l'accesso al giudizio di impugnazione, in violazione dei diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti.

Massime precedenti

Difformi: Cass. pen. n. 3118 del 2024

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.
Costituzione art. 24

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