Cass. pen. n. 8016 del 24 gennaio 2024

Testo massima n. 1


INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' - Dichiarazioni rese dalla persona offesa di reato di particolare impatto sociale ex art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. - Mancata fonoregistrazione - Inutilizzabilità – Esclusione - Nullità - Esclusione - Conseguenze.


La mancata fonoregistrazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa di reato di particolare impatto sociale ex art. 407, comma 2, lett. a). cod. proc. pen. non ne determina l'inutilizzabilità, non essendo tale sanzione espressamente prevista, né dà luogo a una nullità generale a regime intermedio, funzionale a garantire il diritto di difesa, potendo l'imputato contestare, nel giudizio di merito o nel corso dell'incidente cautelare, sia l'attendibilità di quanto dichiarato che la credibilità della fonte, ma il giudice è tenuto ad adottare, con riguardo a tali profili, una motivazione rafforzata.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 3651 del 2014

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2 lett. A
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 373 com. 2
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 com. 3
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.

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