Cass. civ. n. 8023 del 25 marzo 2024

Testo massima n. 1


FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Locazione uso diverso - Fideiussione - Eccezione di estinzione ex art. 1957 c.c. - Natura di eccezione propria - Conseguenze in merito alla legittimazione passiva.


L'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa; ne consegue che la pretesa estinzione, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., in relazione a un contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo poi risolto, deve essere tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado, incidendo sul merito della titolarità dell'obbligazione dal lato passivo e non sulla legittimazione passiva.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 1613 del 1963

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 99
Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

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