Cass. pen. n. 8027 del 11 febbraio 2025
Testo massima n. 1
MISURE CAUTELARI - REALI - IN GENERE - Proscioglimento dell’imputato - Restituzione dei beni in sequestro - Prova positiva dello "ius possidendi" offerta da chi chiede la restituzione - Necessità - Differenze rispetto alla restituzione conseguente alla revoca del sequestro - Indicazione.
In tema di sequestro preventivo, è necessario allegare e fornire prova specifica dello "ius possidendi" per ottenere la restituzione del bene, anche in caso di proscioglimento dell'imputato, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero richiamo al solo "favor possessionis". (In motivazione, la Corte ha aggiunto che la restituzione conseguente alla revoca del sequestro, postulando il venir meno dei presupposti della misura cautelare, dev'essere disposta, invece, in favore del soggetto cui il bene fu sequestrato, sempre che non sussistano contestazioni sulla proprietà, atteso che, in tal caso, trova applicazione analogica il disposto dell'art. 324, comma 8, cod. proc. pen.).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1153
Cod. Civ. art. 1141
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 2
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 154 CORTE COST.


