Cass. civ. n. 8038 del 25 marzo 2024

Testo massima n. 1


CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Contratti di durata - Locazione - Interpretazione del contratto ex artt. 1362 e 1366 c.c. - Termine essenziale per il pagamento - Espressa previsione - Necessità - Fattispecie in merito alla differenza tra clausola risolutiva espressa e termine essenziale.


Nei contratti di durata (come la locazione), in cui sono stabilite prestazioni di pagamento secondo scadenze mensili e non in un'unica soluzione, l'essenzialità del termine di ciascuna prestazione di pagamento deve essere espressamente prevista, in ossequio ai criteri di ermenuetica contrattuale sanciti dagli artt. 1362 e 1366 c.c. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha affermato - esaminando il tenore letterale della clausola di un contratto di locazione secondo cui il ritardo o il mancato pagamento di una sola mensilità era da individuare come causa immediata di risoluzione del contratto - che si trattava di clausola risolutiva espressa e non di termine essenziale).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 32277 del 2023

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1456
Cod. Civ. art. 1457
Cod. Civ. art. 1362
Cod. Civ. art. 1366

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